Cosa prevede la legge
La Legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) ha introdotto per le imprese l'obbligo di assicurare i propri beni contro i danni provocati da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. Il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e del MIMIT ha poi definito perimetro, contenuti minimi delle polizze e modalità operative, mentre un successivo intervento normativo ha scaglionato l'entrata in vigore in base alla dimensione dell'impresa.
Il calendario oggi è completo:
- Grandi imprese — obbligo in vigore dal 31 marzo 2025.
- Medie imprese — dal 1° ottobre 2025.
- Micro e piccole imprese — dal 1° gennaio 2026, con una finestra al 31 marzo 2026 per alcuni settori (somministrazione di alimenti e bevande, turistico-ricettivo).
- Pesca e acquacoltura — unico comparto ancora prorogato, con termine al 31 dicembre 2026.
Per tutte le altre categorie i termini sono scaduti: l'obbligo è pienamente operativo.
A chi si applica
L'obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede all'estero ma con stabile organizzazione nel Paese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese. Sono escluse le imprese agricole, che fanno riferimento a un fondo dedicato, e restano fuori i beni che risultano privi dei titoli edilizi previsti o realizzati in difformità.
Quali beni vanno assicurati
La copertura riguarda le immobilizzazioni materiali direttamente impiegate nell'attività: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Non è quindi una polizza "generica" sull'azienda: è una copertura mirata sui beni strumentali iscritti a bilancio.
Il decreto attuativo fissa anche i limiti entro cui possono essere pattuiti scoperti, franchigie e massimali, che variano in funzione della somma assicurata. Sono i parametri su cui si gioca la differenza tra una polizza formalmente a norma e una polizza che risarcisce davvero il danno: vanno letti caso per caso, insieme ai valori dichiarati.
Cosa succede se non ci si assicura
Non è prevista una sanzione pecuniaria automatica. La conseguenza è di altro tipo, e in molti casi più pesante: l'inadempimento viene valutato ai fini dell'accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle eventualmente stanziate dopo un evento calamitoso. Un'impresa non in regola rischia quindi due volte: subisce il danno e resta fuori dai sostegni.
Sul fronte opposto, le compagnie hanno un obbligo a contrarre: non possono rifiutare la copertura, ma possono modulare il premio in base alla pericolosità del territorio e alle caratteristiche del bene.
Cosa conviene fare adesso
Se la polizza non c'è, il primo passo è capire quali beni rientrano nell'obbligo e con quali valori. Se la polizza c'è già, il punto è verificarne la conformità: molte coperture incendio preesistenti includono estensioni catastrofali con massimali o scoperti che non rispettano i nuovi parametri, e vanno riallineate alla scadenza.
Tre verifiche utili prima di firmare o rinnovare:
- i valori assicurati corrispondono al costo di ricostruzione o rimpiazzo, non al valore contabile residuo;
- scoperti e franchigie rientrano nei limiti previsti per la fascia di somma assicurata;
- la copertura comprende tutti gli eventi richiesti, e non solo il sisma o solo l'alluvione.
Un confronto dedicato
Queste informazioni hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una valutazione personalizzata: condizioni, limiti ed esclusioni sono quelli dei singoli contratti. Per capire cosa cambia nella tua situazione, il modo più rapido è parlarne.



